DENOMINAZIONE E SEDE
Articolo 1
1.1 – E’ costituita ai sensi del Codice civile, la Associazione dei i superstiti ex volontari che hanno partecipato alla guerra di Spagna nelle formazioni antifranchiste ed i loro familiari e discendenti, aperta anche a coloro che intendano perpetuare quei principi, valori ed impegni di lotta, per libertà ed il riscatto sociale di tutta l’umanità civile e progressiva, denominata AICVAS (Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna), riconosciuta con decreto ministeriale del Ministero della Difesa in data 23 Dicembre 1991, visto del Ministero del Tesoro in data 31.12.1991. Registrata alla Corte dei conti il 24 Febbraio 1992 con pubblicazione del riconoscimento in Gazzetta Ufficiale il 6.4.1992. AICVAS è membro della confederazione italiana tra le associazioni combattentistiche e partigiane. Come richiamato in preambolo al presente statuto l’Associazione fedele ai propri valori fondanti e alla propria identità storica intende adeguarsi alle disposizioni del codice del Terzo Settore (Dlgs117/2017), assumendo la denominazione di: “AICVAS-ASSOCIAZIONE ITALIANA COMBATTENTI VOLONTARI ANTIFASCISTI DI SPAGNA – ENTE DEL TERZO SETTORE” o in breve “AICVAS ETS” Prima della iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione dovrà essere utilizzata senza le parole “ENTE DEL TERZO SETTORE” o l’acronimo “ETS”. L’associazione ha sede legale in Torino.
1.2 Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica dello statuto e potrà essere comunicata ai competenti uffici da ciascun membro del Comitato Direttivo.
CARATTERE e SCOPI
Articolo 2
2.1 AICVAS esercita in via prevalente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare negli ambiti di cui alle seguenti lettere dell’art. 5 del D.lgs. 117/2017:
a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza; d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
2.2 Negli ambiti di cui al punto 2.1 che precede, AICVAS si propone di riaffermare e promuovere gli ideali che sostennero i combattenti antifascisti di ogni fede e provenienza, nella lotta per la libertà della Repubblica di Spagna e di tutti i popoli da ogni forma di tirannide ed ingiustizia sociale, per la dignità ed il progresso umano e la pace, ed in particolare di:
a – riunire in fraternità di sentimenti ed intenti tutti coloro che in qualche modo diretto od indiretto hanno partecipato alla difesa della Repubblica Spagnola tra il 1936 ed il 1939; i familiari e discendenti di quei combattenti, dei caduti e degli scomparsi per quella causa, anche dopo la fine della Repubblica di Spagna; tutti coloro, altresì, che successivamente hanno fatto propri e porteranno avanti quei principi ed impegni sociali;
b – onorare in tutte le occorrenti forme coloro che caddero o rimasero invalidi in quelle lotte ed in ogni altra successiva dell’antifascismo, perpetuando la memoria dei loro sacrifici e delle loro idee, promuovendo opportune iniziative anche in collaborazione con associazioni od enti di altri paesi che operino in parallelo all’AICVAS e principalmente con associazioni di combattenti o amici di combattenti antifascisti e della Guerra di Spagna, di deportati dal nazifascismo, di perseguitati per motivi politici, razziali o religiosi;
c – insegnare alla presente ed alle future generazioni, anche sulla linea della nostra Carta Costituzionale, l’amore per la democrazia, il progresso e la giustizia sociale e il ripudio della guerra, sull’esempio di tutti quelli che si sono battuti in ogni tempo per la Libertà;
d – operare affinché i principi ideali della Resistenza e della lotta al fascismo occulto o palese d’ogni luogo e tempo, divengano elementi essenziali della formazione civica e politica della presente e delle future generazioni; e – su tali basi adottare, nei limiti e forme consentite e deliberate dal Comitato Direttivo, atti di assistenza morale e materiale anche attraverso oculate sovvenzioni, a favore dei familiari di caduti o resi invalidi in tali lotte;
f – mettere in atto modalità celebrative e divulgative dei valori ed intenti di AICVAS;
g – censire e curare la raccolta e conservare ogni più ampia documentazione storica sulla guerra di Spagna e sui combattenti antifascisti che vi hanno partecipato, nonché sulle lotte di allora e di tutti i tempi contro il franchismo ed il nazifascismo; favorire l’adesione all’AICVAS di studiosi, autori, pubblicisti, ricercatori e studenti allo scopo di ogni più larga, facile e gratuita forma di accesso educativo a quel patrimonio di valori, anche attraverso viaggi celebrativi ed informativi o con ogni altra idonea iniziativa da stabilirsi.
2.3 Conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni l’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
SOCI E ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 3
3.1 Si diviene Soci dell’AICVAS versando la quota associativa e gli eventuali altri contributi decisi dal Comitato Direttivo. Il numero dei soci è illimitato.
3.2 L’ammissione su sua richiesta di un nuovo associato, è soggetta a ratifica con delibera del Comitato direttivo in occasione della prima convocazione utile. La delibera è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Comitato direttivo deve motivare l’eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea Nazionale, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
3.3 I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, degli obblighi e dei principi espressi negli articoli che precedono.
Articolo 4
4.1 Organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea nazionale;
b) il Comitato Direttivo Nazionale;
c) il Presidente;
d) i Vice Presidenti
e) il Segretario
f) il Tesoriere nazionale;
g) l’Organo di Controllo, ove nominato;
h) le sezioni territoriali eventualmente approvate dal Comitato Direttivo.
L’ASSEMBLEA NAZIONALE
Articolo 5
5.1 L’Assemblea nazionale è composta da tutti i soci in regola con i versamenti della quota associativa la cui entità viene decisa dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo potrà disporre la corresponsione di altri contributi straordinari.
5.2 Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può rappresentare mediante delega scritta fino a tre altri associati, ovvero fino a cinque altri associati qualora il numero complessivo degli associati sia pari o superiore a cinquecento, nel rispetto dell’art. 24 del D.Lgs. 117/2017.
5.3 Ove previsto nell’avviso di convocazione, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
5.4 L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti. L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) degli associati in seconda convocazione. L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di ¾ (tre quarti) degli associati.
5.5 L’Assemblea Nazionale di regola si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno ed occorrendo in seduta Straordinaria, quando ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo. L’Assemblea Nazionale è convocata dal Comitato Direttivo presso la sede legale dell’Associazione o presso altra sede anche in città diversa, ove ritenuto opportuno, mediante lettera raccomandata, lettera a mano, lettera semplice, messaggio di posta elettronica, o con altri mezzi che consentano la prova dell’avvenuta ricezione; l’avviso deve essere inviato a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione, con indicazione dei punti posti all’Ordine del Giorno e della data, ora e luogo della prima convocazione, ed eventualmente della seconda convocazione, che potrà essere fissata anche il giorno successivo. 5.6 Ai sensi dell’art. 25 del CTS:- l’Assemblea Nazionale ordinaria:
a) nomina e revoca il Presidente e il Comitato Direttivo;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.- l’Assemblea Nazionale straordinaria:
g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
5.7 L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente, o in mancanza da un Vice Presidente, o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente regola l’andamento dell’Assemblea, coadiuvato da un Segretario di sua nomina.
5.8 Il voto in Assemblea è espresso per alzata di mano o con la diversa modalità proposta dal Presidente.
5.9 Delle discussioni assembleari e delle delibere adottate deve essere redatto verbale ai sensi di legge, da trascriversi nel libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 15 del CTS.
5.10 Tutti i soci possono chiedere al Presidente od al Comitato Direttivo eventuali provvedimenti ed anche modifiche al presente Statuto, da sottoporre alla delibera dell’Assemblea, sulla cui ammissibilità deciderà il Comitato Direttivo medesimo. Le deliberazioni di tutti gli organi sociali sono immediatamente esecutive.
IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
Articolo 6
6.1 L’Associazione è amministrata dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di sette fino ad un massimo di quindici membri, secondo quanto deciso dagli associati all’atto della nomina.I membri del Comitato Direttivo devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
6.2 I membri del Comitato Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.
6.3 Il Comitato Direttivo nella sua prima seduta provvede a quanto segue:
nomina tra i suoi membri su proposta del Presidente da uno a tre Vice Presidenti nazionali che coadiuvano o sostituiscono il Presidente in caso di sua indisponibilità o per sua delega scritta;
nomina tra i suoi membri il Segretario generale dell’Associazione con compiti di Organizzazione
nomina tra i suoi membri il Tesoriere nazionale che risponderà del possesso e gestione delle entrate ed uscite dell’AICVAS.
6.4 L’esercizio di qualsiasi responsabilità, carica od attività associativa da parte dei membri del Consiglio Direttivo, è sempre totalmente gratuita, in quanto in ogni caso deve essere prestata per ragioni morali e politiche e senza il minimo intento di lucro; all’occorrenza potranno essere rimborsate soltanto le spese vive effettivamente sostenute e rendicontate
6.5 I verbali delle decisioni del Comitato Direttivo devono essere trascritte nel libro di cui all’art. 15 del CTS. I documenti relativi a qualsiasi procedimento di ogni organo associativo debbono essere conservati nell’Archivio dell’AICVAS per almeno 15 anni, mentre tutti gli altri documenti e scritture compresi quelli contabili sono conservati per 10 anni o per i tempi maggiori occorrenti ove sui medesimi esista contestazione.
Articolo 7
7.1 I compiti del Comitato Direttivo Nazionale sono i seguenti:
a) sotto la direzione del Presidente dell’AICVAS o di un Vicepresidente dallo stesso delegato, deliberando a maggioranza semplice dei membri presenti, pone in esecuzione le linee programmatiche decise dall’Assemblea Nazionale, con facoltà di operare ogni successiva modifica che si renda opportuna ma che non ne snaturi lo spirito, dando comunque impulso ad ogni altra specifica iniziativa utile al raggiungimento degli scopi associativi e riferendone comunque nella prima Assemblea;
b) decide su qualsiasi occorrente attività associativa, nonché adesione e/o collaborazione con altre realtà associative, nazionali ed internazionali che operino in armonia con il presente Statuto e su ogni necessità od opportunità di spesa per il raggiungimento degli scopi associativi;
c) determina la durata e l’entità della quota associativa ed il tipo della Tessera per l’anno successivo, nonché ogni altra richiesta e contributo a carico dei soci che si renda necessario;
d) ove vi sia contestazione, decide sulla accettazione o meno nel suo seno delle domande di iscrizione all’AICVAS;
e) direttamente od a mezzo di una Commissione ristretta nominata tra i suoi membri, propone all’Assemblea Nazionale eventuali modifiche del presente Statuto e ne compie ogni occorrente verifica di opportunità, provvedendo con le modalità di cui al presente Statuto;
f) tramite il Presidente, convoca l’Assemblea Nazionale in ogni sede occorrente ed alle normali scadenze, oppure in sede straordinaria ove sopravvengono particolari esigenze;
g) funge da organo giudicante di secondo grado sulle eventuali impugnazioni delle decisioni del Collegio dei Probiviri;
h) ogni membro del Comitato Direttivo ha facoltà di controllo ed obbligo di segnalazione alla Presidenza di qualsiasi decisione ed attività dell’AICVAS che non ritenga congrua;
i) riceve e verifica le decisioni del Collegio dei Probiviri e le Relazioni dei Revisori dei Conti, suggerendone le occorrenti modifiche od integrazioni, da sottoporre poi all’Assemblea Nazionale: non partecipano a tali delibere i membri del Comitato Direttivo che abbiano concorso a formare gli atti da verificare.
7.2 In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione di altri membri, che resteranno in carica fino alla seguente Assemblea Nazionale, che potrà ratificare la nomina. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
7.3 Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Comitato si può tenere anche in audio o video conferenza, purché sia consentito al Presidente della riunione accertare l’identità degli intervenuti e tutti siano in grado di partecipare alla discussione in tempo reale.
7.4 Il comitato direttivo, per meglio definire singoli aspetti organizzativi, potrà formulare un “regolamento” da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Articolo 8
8.1 Il Presidente nazionale dell’AICVAS dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede le Assemblee nazionali, nonché il Comitato Direttivo Nazionale, ha la firma e la rappresentanza legale della AICVAS e dell’intera Associazione, ma può anche dare delegascritta per singoli atti o branche di attività ad uno dei Vice Presidenti; sottopone all’esame del Comitato Direttivo gli argomenti da discutere e sui quali deliberare.
8.2 Il Presidente convoca il Comitato Direttivo Nazionale presso la sede nazionale, almeno due volte all’anno o comunque in qualsiasi altro momento ritenuto necessario, con avviso di convocazione diramato almeno 10 (dieci) giorni prima e con indicazione degli argomenti da discutere, eventualmente corredato da documenti o scritti esplicativi.
8.3 Il Presidente Nazionale pone in esecuzione le delibere degli organi collegiali da lui presieduti ad attua ogni occorrente iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi associativi. I provvedimenti del Presidente sono immediatamente esecutivi.
8.4 In caso di dimissioni del Presidente nazionale o di suo comprovato impedimento a delegare altri, il Vice Presidente più anziano assume provvisoriamente le sue funzioni verbalizzandone gli specifici motivi. In detto periodo gestionale di vacanza, il Vice Presidente vicario si dovrà attenere a regole massimamente prudenziali limitandosi alla ordinaria amministrazione e dovrà informare e convocare immediatamente il Comitato Direttivo, onde esso decida sulla convocazione dell’Assemblea Nazionale ed occorrendo sulla nomina del nuovo Presidente.
IL TESORIERE
Articolo 9
9.1 Il Tesoriere dura in carica due anni ed è rieleggibile.. Doveri ed obblighi del Tesoriere sono:
a) per conto e nell’interesse dell’AICVAS ha il possesso e la custodia di tutte le somme in danaro o mezzi equipollenti, di proprietà dell’associazione;
b) opera alle dirette dipendenze del Presidente ed in mancanza del Comitato Direttivo, eseguendo le loro decisioni;
c) è tenuto a dare atto su apposito registro di ogni entrata ed uscita patrimoniale dell’associazione aggiornandolo tempestivamente ed esibendolo a richiesta degli organi della stessa;
d) ha l’obbligo di riferire per iscritto con urgenza al Presidente in ordine a qualsiasi notizia, anomalia o situazione di pericolo economico per l’AICVAS del quale gli pervenga notizia;
e) ha l’obbligo di depositare e gestire le giacenze di cassa attraverso un conto corrente bancario intestato all’Associazione;
f) ha l’incarico di tenere aggiornato un registro di tutti i beni di proprietà dell’associazione;
ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE LEGALE
Articolo 10
10.1 In caso di superamento dei limiti di cui all’art. 30 del D.lgs. 117/2017, deve essere nominato un organo di controllo, composto da uno o più membri, con i compiti previsti dalla legge. In caso di organo collegiale, questi delibera a maggioranza dei suoi membri, e si può riunire in audio o video conferenza come sopra previsto per il Comitato Direttivo. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 dello stesso. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati temi. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile; non possono inoltre essere nominati componenti dell’Organo di Controllo coloro che ricoprono cariche nel Comitato Direttivo o che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
10.2 L’organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del CTS la revisione legale dei conti, a meno che non sia obbligatoria la nomina di un revisore legale. In caso di attribuzione della revisione legale all’organo di controllo, questo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
10.3 Ai sensi dell’art. 31 del Codice, l’Assemblea dei Soci nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che può essere monocratico o collegiale. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del collegio è eletto dallo stesso tra i suoi membri effettivi. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione e può assistere alle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili
LE SEZIONI
Articolo 11
11.1 Ove ciò si renda opportuno per ragioni di migliore attività dell’associazione, e non ostino norme di legge imperative, il Comitato Direttivo ha la facoltà di approvare la costituzione di Sezioni locali od altre proprie rappresentanze o strutture associative onde adempiere a particolari scopi associativi, determinandone funzioni e durata, nonché nominando provvisoriamente le persone che le dirigeranno, e riferendo all’Assemblea nella sua prima seduta. In tal caso tale Sezione o struttura avrà un suo Presidente ed un Segretario amministrativo proposti dai loro soci e ratificati dal Comitato Direttivo, che sostituiranno quelli provvisoriamente delegati dall’AICVAS; dette sezioni opereranno adeguandosi alle norme del presente Statuto ed in ogni caso nel totale rispetto dei valori e degli intenti dell’AICVAS. In caso di palesi violazioni di detti principi da parte di chiunque, interverrà il Comitato Direttivo Nazionale che darà disposizioni immediatamente vincolanti, anche sciogliendo dette Sezioni. Tali Sezioni o strutture avranno l’obbligo di informare preventivamente il Comitato Direttivo Nazionale sulle loro operazioni ed attività annuali, sulla corretta gestione dei fondi affidati per i progetti della sezione e quant’altro previsto dalla normativa e da eventuale regolamento interno. Dette strutture, ove sprovviste in loco di adeguati mezzi per operare in base ai criteri ed alle norme generali dettate dal presente Statuto, potranno chiedere che la trattazione e soluzione di specifici loro problemi vengano affidate al Comitato Direttivo Nazionale il quale si riserverà di decidere se accogliere o meno la richiesta ed in quali modalità e limiti.
PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
Articolo 12
12.1 La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o morte. La qualifica di associato non si trasmette agli eredi.
12.2 Può essere escluso:
a) chi commette atti disonesti anche nella sua vita privata od atti di grave indisciplina associativa;
b) chi, in via diretta od indiretta, ponga in atto comportamenti che ledano in qualunque modo i principi informativi e gli intenti dell’AICVAS od appartenga ad associazioni od altri enti aventi programmi ed attività contrastanti;
c) chi incorra in grave ed ingiustificata morosità verso l’associazione o versi in situazioni di grave contrasto con la stessa;
d) chi venga espulso dall’associazione per motivi disciplinari.
L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.
Ferma l’efficacia immediata, l’Associato escluso può entro trenta giorni impugnare l’esclusione, chiedendo che su di essa si pronunci l’Assemblea Nazionale, la quale decide, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
12.3 In caso di perdita della qualità di Associato per recesso o esclusione, la cessazione ha effetto ai meri scopi amministrativi e contabili, soltanto a far tempo dalla fine dell’anno in corso, con perdita perciò da parte dell’interessato della eventuale residua quota associativa da lui già versata per l’intero anno e non goduta ed in ogni caso con perdita di qualsiasi altro suo diritto.
12.4 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione, sia all’esterno per designazione o delega.
12.5 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione .
PATRIMONIO – BILANCI – ESERCIZIO SOCIALE – VARIE
Articolo 13
13.1 Il patrimonio dell’AICVAS è costituito:
dalle entrate per quote associative e contributi d’ogni genere versati da soci o terzi;
da eventuali donazioni o sovvenzioni ricevute da privati o da enti pubblici;
dal patrimonio storico e documentaristico anche fotografico ed informatico che l’AICVAS ha accumulato e continua a raccogliere.
13.2 Ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 117/2017, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 14
14.1 Ogni esercizio sociale decorre dal primo gennaio d’ogni anno e termina al 31 dicembre.
14.2 Entro il 30 novembre di ogni anno il Comitato Direttivo Nazionale e le eventuali Sezioni sul territorio stenderanno i loro Bilanci di Previsione per l’anno seguente;
14.3 Il Direttivo dell’Associazione redige il Bilancio Consuntivo di esercizio, da sottoporre all’Assemblea Nazionale entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, edalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio è redatto con i criteri di cui all’art. 13 del CTS.
14.4 Ove obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del CTS, l’Assemblea Nazionale approva il bilancio sociale, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
14.5 Ai sensi dell’art. 15 del CTS, devono essere istituiti e tenuti aggiornati:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo. Detti libri sono conservati presso gli uffici della sede.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente, secondo modalità tali da garantire il regolare funzionamento dell’Associazione e la tutela dei dati personali. Devono inoltre essere conservati tutti i documenti bancari e contabili relativi alle attività del Tesoriere.
14.6 Ove nominato, l’organo di controllo deve tenere il libro delle proprie adunanze e delle deliberazioni.
Articolo 15
Le funzioni ed adempimenti contabili ed amministrativi ed i servizi di Tesoreria di tutti gli organi dell’Associazione, sono disciplinati secondo le norme di legge e le consuetudini che regolano l’amministrazione degli Enti del Terzo Settore.
Articolo 16
La bandiera dell’AICVAS è il tricolore d’Italia che porta nella sua banda bianca la scritta “Volontari della Libertà in Spagna 1936 – 1939” ed una stella a 5 punte di colore giallo oro. E’ possibile prevedere la realizzazione di bandiere che riportino il logo AICVAS, previa approvazione da parte del Direttivo. Gli associati possono fregiarsi di un distintivo secondo il modello autorizzato dal Comitato Direttivo Nazionale, analogo allo stemma sociale. Lo stesso Comitato Direttivo stabilisce anno per anno il tipo, il disegno ed il logo delle Tessere associative.
Articolo 17
17.1 L’Associazione ha durata illimitata.Essa si scioglie per delibera dell’Assemblea Nazionale, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti, e negli altri casi previsti dalla legge.
17.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che conservino e portino avanti gli stessi ideali di libertà e di progresso sociale dell’AICVAS, come sarà deciso dall’Assemblea nazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L’Assemblea Nazionale che delibera lo scioglimento stabilisce anche la destinazione del residuo patrimonio storico e documentaristico.
Articolo 18
18.1 L’Associazione può avvalersi dell’attività di volontari svolta in modo personale, spontaneo e gratuito. Ai volontari possono eventualmente essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge. L’Associazione provvede agli obblighi assicurativi previsti dal D.Lgs. 117/2017.
Articolo 19
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile, del CTS e delle altre leggi dello Stato Italiano.